23 aprile 2021

Su Eutekne un approfondimento di Michele Tardini, responsabile del dipartimento Tax di AGFM a margine della recente risposta ad Interpello n. 266 del 19 aprile 2021

La recente risposta ad interpello n. 266 del 19 aprile 2021 (che si collega in parte alla n. 40 del 13.01.2021), torna nuovamente ad occuparsi della corretta qualificazione fiscale dei soggetti la cui attività consiste nella gestione di un portafoglio finanziario (non per conto terzi).

In questa risposta, l’agenzia ha risposto a diversi temi posti dall’istante, fornendo importanti ed anche innovative precisazioni: in particolare, è stato precisato che, ai fini del test di prevalenza di cui all’art. 162-bis del TUIR, non rilevano le partecipazioni dell’attivo circolante detenute per scopi di trading. Di conseguenza, le società che si trovano in questa situazione, non sono qualificate come società di partecipazioni finanziaria o società di partecipazione non finanziaria e assimilati e da ciò discendono importanti conseguenze per queste società sul calcolo dell’Irap (base imponibile ed aliquote) e su adempimenti quali l’obbligo di Anagrafe Tributaria o il FACTA/CRS.

Tali aspetti sono stati commentati con alcune riflessioni critiche da Michele Tardini, responsabile del reparto Tax di AGFM, e dal dott. Gianluca Odetto di Eutekne S.p.A., in un contributo pubblicato nella rassegna “Il quotidiano del commercialista”(edito da Eutekne S.p.A.) di martedì 20 aprile 2021.

Intermediari finanziari e società di partecipazione

La società di gestione di portafogli finanziari non è una holding