18 Ottobre 2019

Patent Box – a cura di Michele Tardini

Il Decreto Crescita ha rivisto profondamente la procedura per ottenere la detassazione del reddito derivante dall’utilizzo dei beni immateriali agevolabili, cd. regime di Patent Box.

In estrema sintesi, ricordiamo che il regime di Patent Box – nato con la ratio di incentivare la collocazione/mantenimento in Italia dei beni immateriali e di favorire i correlati investimenti in R&S – consiste in un regime di detassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali agevolabili e, nello specifico: software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli ed il cd. Know how. Ad oggi, purtroppo, per espresse previsioni in ambito OCSE, non sono più agevolabili i marchi commerciali che sono fiore all’occhiello dell’Italia.

All’atto pratico, il beneficio da Patent Box corrisponde ad una variazione in diminuzione IRES/IRAP pari al 50% del reddito derivante dall’utilizzo dei sopra richiamati beni immateriali agevolabili.

Prima delle modifiche apportate dal Decreto Crescita, la determinazione del reddito agevolato avveniva tramite una procedura di ruling (contraddittorio) obbligatorio con l’Agenzia delle entrate, quantomeno nel caso più frequente di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili. Questa modalità ha, tuttavia, rallentato di molto l’ottenimento del beneficio da parte dei contribuenti nonché occupato in modo imprevisto le risorse dell’amministrazione finanziaria a causa della complessità e delicatezza della materia.

Sulla scorta di tali evidenze, il Legislatore ha voluto rivedere la disciplina in questione prevedendo la facoltà per il contribuente di procedere autonomamente al calcolo ed alla relativa autoliquidazione del beneficio – e non, quindi, nell’ambito della procedura di ruling: questa facoltà vale tanto per le richieste in corso quanto per quelle da attivare ex novo.

Intimamente connessa alla suddetta facoltà di autoliquidazione, è il correlato obbligo da parte del contribuente di predisporre un idoneo set documentale – in analogia con quanto avviene per la disciplina del Transfer Pricing – al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni (dal 90% al 180%) sulla parte di beneficio ritenuto non spettante da parte dell’Agenzia delle Entrate in caso di controllo. In altri termini, anche con riferimento al regime di Patent Box, è stato previsto il principio del favor rei per i contribuenti che si dotano di una adeguata documentazione: questa deve riportare oltre ad informazioni di carattere qualitativo (organizzazione, modello di business, attività di ricerca e sviluppo, beni immateriali agevolabili, etc.), anche il metodo utilizzato per il calcolo del beneficio derivante dall’utilizzo dei beni immateriali agevolabili.  Contraltare di questa “semplificazione”, è il fatto che il beneficio riferito ad una annualità dovrà essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, da indicare nelle rispettive dichiarazioni IRES/IRAP.

Questa modifica di legge non può che essere vista con favore e l’auspicio è che possa rendere più utilizzabile una normativa che ha comunque dato ottimi risultati, nonostante i tempi e la complessità dell’iniziale procedura di ruling.

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